Sostituirlo con il seguente:
Art. 37.
(Riclassificazioni, declassamenti e tagli e gestione delle produzioni).
Il Ministro, con proprio decreto, definisce e regolamenta la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica; altresì regolamenta i passaggi per i mosti ed i vini dal livello di classificazione più elevato a quello inferiore e da una Docg ad un'altra Docg, da una Doc ad un'altra Doc e da una Igt ad un'altra Igt. Inoltre definisce e regolamenta il sistema delle gestioni delle produzioni di vini Dop in annate climaticamente particolarmente favorevoli, nel rispetto delle competenze regionali, consentendo un esubero massimo del 20 per cento a seguito di motivate istanze dei consorzi, sentite le organizzazioni di categoria.