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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
16.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento).

  1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro della salute con proprio decreto definisce e regolamenta la detenzione e la produzione e l'utilizzo di succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì i divieti di produzione, la detenzione e le modalità di uso di anidride carbonica, di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro.