Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento).
1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro della salute con proprio decreto definisce e regolamenta la detenzione e la produzione e l'utilizzo di succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì i divieti di produzione, la detenzione e le modalità di uso di anidride carbonica, di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro.