Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. – (Produzione di mosto cotto). – 1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto definisce e regolamenta la produzione di mosto cotto con riferimento anche ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ed al relativo aggiornamento.
Conseguentemente, all'articolo 72, comma 11, sopprimere la lettera d).