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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
11.50.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Produzione di mosto cotto). – 1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto definisce e regolamenta la produzione di mosto cotto con riferimento anche ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ed al relativo aggiornamento.

  Conseguentemente, all'articolo 72, comma 11, sopprimere la lettera d).