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Legislatura XVII

Proposta emendativa 86.050. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
86.050.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Disciplina dell'attività di enoturismo).

  1. Le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo, ossia l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine ed ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine ed i vigneti, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
  2. L'esercizio delle pratiche dell'enoturismo può essere iniziato previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.