stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 68.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
68.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.
(Violazioni in materia di produzione e commercializzazione vitivinicola; violazione delle norme sulla produzione e la commercializzazione degli aceti; violazioni in materia di adempimenti e controlli).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare le violazioni in materia di produzione e commercializzazione vitivinicola, la violazione delle norme sulla produzione e la commercializzazione degli aceti, nonché le violazioni in materia di adempimenti e controlli nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definire le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, con particolare riferimento alle violazioni del divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, precisando i prodotti non consentiti, le sanzioni per l'eventuale detenzione di prodotti non giustificati o altre diverse sanzioni e fattispecie o specifici comportamenti e detenzioni non già diversamente costituenti reato, nonché le violazioni in materia di designazione, presentazione ed etichettatura con le relative sanzioni e le violazioni rispetto all'organizzazione di concorsi enologici per vini Dop e Igp;
   b) individuare e regolamentare le sanzioni per le violazioni nella produzione e commercializzazione degli aceti, con particolare riferimento a coloro che utilizzano la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dalla presente legge, e per chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto, ovvero contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione;
   c) individuare i comportamenti sanzionabili che impediscono o fuorviano l'attività di vigilanza;
   d) indicare le violazioni in materia di dichiarazione di documenti e di registri;
   e) regolamentare il sistema sanzionatorio del piano dei controlli di una denominazione protetta prevedendo in contraddittorio sanzioni proporzionali all'entità della non conformità;
   f) prevedere un sistema sanzionatorio a carico dell'organismo di controllo ed eventualmente a tutela dei consorzi incaricati dei controlli;
   g) provvedere ad un sistema sanzionatorio a carico dei consorzi di tutela laddove non adempiessero agli obblighi od alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento o eventuali disposizioni impartite dal Ministero o ancora attività che risultino incompatibili con il provvedimento di riconoscimento.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 69 a 81.