Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole da: di comune accordo individuare fino alla fine del comma, con le seguenti: di comune accordo:
a) individuare la struttura responsabile unica delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta della struttura responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In presenza di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;
b) in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAM; individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta della struttura responsabile è effettuata secondo le modalità previste alla lettera a).
L'espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici è in ogni caso svolto a cura della struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP.