Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole da: di tutte le attività di certificazione fino alla fine del comma, con le seguenti: delle visite ispettive e del prelievo dei campioni, con esclusione degli esami chimico-fisici ed organolettici, e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico, fermo restando che l'espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici è svolto a cura della struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP.