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Legislatura XVII

Proposta emendativa 63.100. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
63.100.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 14, sostituire le parole da: e ogni utilizzatore fino alla fine del comma con le seguenti: è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:
   a) individuare la struttura responsabile unica dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo la scelta della struttura responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In presenza di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;
   b) in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta della struttura responsabile è effettuata secondo le modalità previste al precedente punto a).

  L'espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici è in ogni caso svolto a cura della struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP. Con decreto ministeriale sono stabilite le eventuali modalità per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica Do o Ig e l'autorità competente, nonché i criteri di rappresentatività di cui alla lettera a).

La Commissione