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Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
42.50.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, nel precipuo scopo di valorizzare i prodotti a marchio e tutelare il consumatore nelle scelte consapevoli e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e regolamentare l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp e le conseguenti etichette, alla luce delle disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea, e definendo le bevande che non possono essere poste in vendita utilizzando nella propria etichettatura, presentazione e pubblicità termini o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino;
   b) disciplinare l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, i sistemi di chiusura dei recipienti, anche con riferimento alle caratteristiche ed all'uso di particolari recipienti;
   c) definire l'utilizzo e le caratteristiche dei recipienti e del contrassegno dei vini Dop e Igp con particolare riferimento alla necessità di adottare, secondo le specifiche dell'Istituto Poligrafico dello Stato, le migliori tecnologie presenti sul mercato nel rispetto della sicurezza, della tracciabilità e dei costi;
   d) definire le caratteristiche ed i requisiti che le aziende produttrici dei contrassegni devono possedere, con particolare riferimento alle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44, 45, 46 e 47.