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Legislatura XVII

Proposta emendativa 40.55. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
40.55.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza, in particolar modo garantendo al singolo che svolga le tre funzioni di viticoltore, vinificatore e imbottigliatore, un peso adeguatamente ponderato negli organi sociali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 12.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.