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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
34.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Disciplinari di produzione).

  1. Il Ministro, con proprio decreto, definisce e regolamenta i contenuti dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti con particolare riferimento alla denominazione, alla delimitazione della zona di produzione, alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, al titolo alcolometrico, alla resa delle uve per ettaro, alle condizioni ambientali e di produzione, agli organismi di controllo, alle deroghe per le vinificazioni, ai periodi di invecchiamento, all'imbottigliamento, alle capacità ed ai sistemi di chiusura delle bottiglie, alle pratiche enologiche con le relative restrizioni ed ogni ulteriore condizione facoltativa prevista dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale ed inoltre definisce l'eventuale previsione in disciplinare di imbottigliamento in zona delimitata.