Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. – (Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui – Comunicazione preventiva). – 1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto definisce e regolamenta la preparazione di diversi prodotti a base di mosti e vino, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui.
Conseguentemente, all'articolo 72, comma 11, sopprimere la lettera b).