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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.050. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
1.050.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Salvaguardia dei vigneti eroici o storici).

  1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».
  2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:
   a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1; definire i criteri e le tipologie degli interventi, determinare la misura dei contributi erogabili e la ripartizione del Fondo di cui alla lettera c) tra le regioni nel cui territorio sono situati i vigneti di cui al comma 1;
   b) individuare i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di vigneti di cui al comma 1, situati nei territori individuati ai sensi del decreto di cui al presente comma, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
   c) introdurre nelle varie forme già previste di progettazione finanziata del settore vinicolo, specifici sezioni denominate «Fondo per la salvaguardia degli vigneti eroici o storici» da destinare ai proprietari o conduttori dei medesimi vigneti;
   d) definire gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla lettera a), individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica devono essere eseguite nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di vitigni storicamente legato al territorio.
   e) affidare ai consorzi di tutela delle produzioni derivanti dai vigneti di cui al comma 1, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la predisposizione dei piani volti ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, l'individuazione degli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione, e di raccolta delle acque, favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, con particolare riguardo ai vigneti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale;
   f) affidare alle Regioni la definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 3 e provvedono allo svolgimento dei controlli medesimi. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 72, comma 12, sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa afferente al bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 72, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 1-bis, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 1-bis, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso.