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Legislatura XVII

Proposta emendativa 72.51. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
72.51.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 607/2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

72.51.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 607/2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.