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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.24. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
1.24.

  Alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole: L'elettore può esprimere fino a tre preferenze con le seguenti: L'elettore può esprimere in ogni circoscrizione un numero di preferenze, comunque non superiore a tre, pari a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione approssimato per eccesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.