Al comma 2 premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 12 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500».
Conseguentemente il terzo comma è soppresso.