Al comma 2 premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 150.000 e non più di 175.000 elettori».
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.