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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 22 della legge 24 gennaio, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
  «Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale del gruppo per il numero dei seggi ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 21, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio.
  Terminate le operazioni di cui al comma 2, qualora nessun seggio sia stato attribuito alla lista di minoranza linguistica collegata, ad essa è assegnato un seggio qualora questa abbia riportato una cifra elettorale superiore al minor resto che ha dato luogo all'attribuzione di un seggio in quella circoscrizione».

  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigenti alla data di convocazione dei comizi elettorali.