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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione della soglia di sbarramento).

  1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è soppresso;
   b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
   2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;».