All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
1. Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è abrogato.
2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».