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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: «La regione Sicilia e la regione Sardegna costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale»;
   b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori»;
   c) al primo comma dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI nelle quali l'elettore non può manifestare più di una preferenza».
   d) il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
  3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine, procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;
   e) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 1-ter.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1 (Articolo 1, comma 1, lettera e))
«Tabella A
Circoscrizioni elettorali

CircoscrizioniCapoluogo della
Circoscrizione
IItalia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia)Milano
IIItalia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)Venezia
IIIItalia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)Roma
IVItalia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)Napoli
VSiciliaPalermo
VISardegnaCagliari