Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. Nei comuni interessati dalle elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della presente legge, qualora siano stati commissariati e si trovino nel territorio di una provincia anche essa commissariata, nonché in quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti, il numero delle sottoscrizioni previste dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto del 70 per cento.