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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
01.07.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
  «7. Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione».

  2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 7 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».