All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
1. Al primo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere» sono abrogate.
2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».