All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
2. Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione devono essere sottoscritte da un numero minimo di 2.000 e un numero massimo di 2.250 elettori della circoscrizione per ogni seggio ad essa assegnato.
2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, le modificazioni di cui al comma 1 si applicano solo nelle circoscrizioni ove queste comportino che le liste debbano essere corredate da un numero minimo di firme inferiore a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
3. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato».