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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.17. in Assemblea riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/04/2014  [ apri ]
1.17.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore.

  Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente: c) all'articolo 14 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».