Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1-bis) è abrogato;
b) al numero 2), primo periodo, le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.