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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/04/2014  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «Art. 21. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 20, l'ufficio elettorale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio».
  2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo,» sono soppresse.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione l'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.