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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.08. in Assemblea riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/04/2014  [ apri ]
01.08.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 50.000 e non più di 75.000 elettori.
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.»