All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 150.000 e non più di 175.000 elettori.
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.».