Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elettorato passivo). – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «25o anno» sono sostituite dalle seguenti: «18o anno».