Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento».