All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500».