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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2213

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
1.11.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500».

  Conseguentemente il terzo comma è soppresso.