All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione».
2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.