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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
9.4.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

  1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
  2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.