Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis
(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).
1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.