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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
9.02.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.
(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

  1. Ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici a partire dal 2017 è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.
   2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
   3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

Il Relatore