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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2016  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Gestione del servizio idrico e determinazione delle relative tariffe nei comuni montani).

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.

  2. I comuni di cui al comma 1 possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi al consiglio di bacino di cui all'articolo 5, comma 4. Il consiglio di bacino esercita sulle gestioni di cui al comma 1 funzioni di programmazione generale e di controllo.
  3. Nell'ambito della modulazione della tariffa del bacino idrografico, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;
   c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.

  4. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 7-bis, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.