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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
8.3.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
  1-bis. Le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, volti a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
  3-ter: L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

Art. 136.
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».