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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2016  [ apri ]
8.3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle risorse nazionali e comunitarie che sono destinate, con priorità, alla realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 contribuiscono al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche anche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
    2. All'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito.» sono aggiunte le seguenti: «In particolare, la modulazione della tariffa è determinata in relazione all'esigenza di coprire i costi necessari a garantire l'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti morosi incolpevoli».
   sostituire il comma 3 con il seguente:
    3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel Piano Economico Finanziario elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
    3-bis. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 133 a 136 e delle sanzioni penali di cui agli articoli da 137 a 140 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.