Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela, salvaguardia, riproducibilità e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.