stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2016  [ apri ]
7.3.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: la dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8, sopprimere il comma 3;
   dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

  1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.
   all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
    1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7 e del comma 1 dell'articolo 8-bis, pari a un totale di 2 miliardi di euro annui, si provvede mediante i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del presente articolo.
    1-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
    1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
    1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
     2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
     3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».

ident. 7.2.