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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.13. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2016  [ apri ]
5.13.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ogni comune pubblica nella home page del sito Internet istituzionale, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, i dati relativi ai controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Tali dati sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I risultati dei controlli devono, altresì, essere resi disponibili sul sito internet di ciascun comune per un periodo di almeno cinque anni. L'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, attraverso l'ausilio e il supporto dell'Osservatorio, esercita una funzione di verifica e controllo sul rispetto da parte dei comuni dei suddetti obblighi di trasparenza.