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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2016  [ apri ]
4.1.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto dell'articolo 12 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1- bis. L'ente di governo d'ambito provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni»