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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
3.2.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   sopprimere il comma 4.