Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
sopprimere il comma 4.