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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2016  [ apri ]
3.11.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) il comma 2-bis, alinea, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2-bis. È consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del presente decreto legislativo».
   b) alla lettera b) i numeri 1), 2) e 3) sono abrogati; le lettere c), d), f) e i) sono abrogate.

  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 16 settembre 2011, n. 148, le parole: «La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» sono soppresse.