Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. A tutela del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune, non è possibile sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa ed approvare provvedimenti ambientali che possano avere impatto sulle risorse idriche, come fracking, costruzione di dighe, water grabbing.