Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. A tutela dei principi del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione e sostenibilità a tutela dell'acqua come bene comune pubblico, non è possibile sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che inibiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la sua tutela ed approvare provvedimenti ambientali che possono avere impatto sulle risorse idriche, come fracking, costruzione di dighe, water grabbing.