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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
2.2.(nuova formulazione)
approvato

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge».